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Informazioni legali
Identificazione transfrontaliera di persone giuridiche nelle operazioni su titoli
L’uso dell’identificativo della persona giuridica è già previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione Europea (2) e dovrebbe essere previsto anche per la conservazione dei dati nei depositari centrali. L’uso dei formati propri dei CSD dovrebbe essere limitato alle procedure interne, ma per la segnalazione e la presentazione di informazioni alle autorità competenti, il codice interno dovrebbe essere opportunamente convertito in uno standard generalmente accettato come LEI (equivalente allo standard ISO 17442). Le parti delle transazioni in titoli sono identificate in base al codice LEI indipendentemente dal Paese contraente.
Quali regolamenti attuativi regolano l’uso del codice LEI nel territorio dell’Unione Europea?
Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione Europea (2) prevedeva che, poiché i contratti derivati OTC di solito non sono né identificabili in modo univoco dai codici esistenti ampiamente utilizzati nei mercati finanziari, come l’International Securities Identification Code (ISIN), né descritti dal codice di classificazione ISO degli strumenti finanziari (CFI), doveva essere sviluppato un nuovo metodo di rilevamento comunemente utilizzato. Il 16 agosto 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in materia di derivati over-the-counter, controparti centrali e repertori di dati (“EMIR”), che conteneva linee guida per l’utilizzo del codice LEI per adempiere all’obbligo di segnalazione EMIR. La maggiore necessità di utilizzo dei codici LEI è derivata dalla direttiva 2014/65/UE (MIFID 2), entrata in vigore il 3 gennaio 2018, e dal regolamento (UE) n. 600/2014 direttamente applicabile (MIFIR, art. 26), che imponeva l’obbligo del codice LEI a tutte le società registrate in Europa che intendessero acquistare o vendere titoli quotati in borsa.